Le persone
Questa sezione è dedicata al personale scolastico che compone il nostro Istituto. Navigando il menù laterale a sinistra è possibile accedere a tutte le informazioni.
La Dirigenza
Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pina Pedone
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Pina Pedone, riceve tutti i giorni su appuntamento
- telefonando al numero 037190030
- scrivendo all'indirizzo mail: dirigente@iccollodi.edu.it
E' gradita una breve comunicazione circa l'argomento oggetto del colloquio da anticipare anche via email.
Il Dirigente Scolastico ha i seguenti compiti:
- rappresentare l’Istituto nei rapporti con le altre scuole, gli uffici scolastici, il Comune, ecc.
- provvedere alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale, controllare la frequenza degli alunni, il rispetto degli orari, degli impegni e delle regole disciplinari
- presiedere il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, di Interclasse e la Giunta del Consiglio di Istituto
- coordinare le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento
- tenere i rapporti con le famiglie, gli Organi Collegiali, gli operatori del settore socio-psico-pedagogico, gli enti locali, ecc.
- assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie e strumentali, necessarie alle attività della scuola
nominare i suoi collaboratori
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA FF): Sig.ra Boccotti Mara
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (facente funzioni) è la sig.ra Boccotti Mara alla quale è affidato il coordinamento dell’intera area “amministrativa” e cioè:
- Lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili
- Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA
- Cura l’organizzazione della Segreteria
- Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili
- Redige gli atti di ragioneria ed economato
Organi Collegiali
“Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.”
Rappresentanza
“Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.”
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.
Consigli di intersezione, interclasse, di classe e di Istituto
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismo. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per il consiglio di istituto si svolge ogni triennio.
Il Consiglio di Classe (interclasse e intersezione)
Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
Consiglio di istituto
I genitori possono altresì far parte, se eletti, del consiglio istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Assemblea dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994
I contenuti di questa pagina sono stati tratti da: www.istruzione.it
Rappresentanti di classe
Cosa fa
Il rappresentante di classe è il principale intermediario tra i genitori e gli organi collegiali della scuola.
Il rappresentante di classe viene eletto una volta all’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente).
Per legge, il consiglio di classe, interclasse e intersezione ha i seguenti compiti:
- Esaminare ed approvare la programmazione didattica elaborata dal team di docenti
- Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica
- Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione
- Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti
- Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo
- Esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti
- Verificare, in media ogni due mesi, l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione alla programmazione educativa d’Istituto.
Il rappresentante di classe o di sezione ha il diritto di:
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- informare i genitori della propria classe mediante diffusione di relazioni, note, avvisi,ecc. previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico (oppure, nei plessi staccati, all’insegnante responsabile del plesso), circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla direzione, dai docenti, dal Consiglio di Istituto;
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata;
- essere convocato alle riunioni in orari compatibili con gli impegni di lavoro;
- convocare l’assemblea della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se la stessa si svolge nei locali della Scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. La richiesta deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e deve essere autorizzata in forma scritta.
- avere a disposizione dalla Scuola il locale per le assemblee di classe, purché le stesse si svolgano in orari compatibili con l’organizzazione scolastica;
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della Scuola (ad es. verbali delle riunioni degli organi collegiali, ecc. pagando il costo delle fotocopie) nel rispetto della normativa sui dati sensibili.
Il rappresentante di classe o di sezione NON ha il diritto di:
- occuparsi di casi singoli;
- trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);
- prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente.
Se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre essere affrontata insieme al Dirigente Scolastico.
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
- tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;
- essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto;
- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della Scuola;
- farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori;
- promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta;
- conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità;
- collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo.
Il rappresentante di classe NON ha il dovere di:
- farsi promotore di collette;
- gestire un fondo cassa della classe;
- comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica.
- tuttavia, in alcuni casi, accettare di sobbarcarsi alcune incombenze di questo genere può essere utile e può costituire una ulteriore occasione di collaborazione tra genitori e tra genitori e scuola.
Coordinatori di classe
Compiti del Coordinatore di Classe
- Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del dirigente scolastico.
- Coordinare l’attività del CdC secondo l’O.d.G. fissato, moderando e facilitando gli interventi dei colleghi, sviluppando in modo chiaro gli argomenti affrontati e favorendo la decisionalità collegiale.
- Stabilire e mantenere relazioni efficaci con le famiglie e con gli studenti, oltre che con i componenti del CdC
- Verificare la corretta verbalizzazione di ciascuna seduta da parte del segretario.
- Predisporre la programmazione di classe insieme con i colleghi, tenendo in considerazione tutti gli elementi significativi in merito alle scelte formative e organizzando la pianificazione di tutte le attività previste per l’anno scolastico, compresi i percorsi di PCTO (in collaborazione con tutor ).
- Coordinare la compilazione del PDP e del PEI da parte dei docenti del Consiglio di classe, raccordandosi con la funzione strumentale dei BES e DVA e partecipando al G.L.O.
- Convocare i genitori per la stesura del PDP e controllare che tutta la documentazione sia correttamente compilata riferendo al cdc dei colloqui avuti con la famiglia e riportando eventuali problematiche non note.
- Rispettare rigorosamente le scadenze temporali per l’approntamento dei documenti istituzionalmente previsti quali ad esempio PDP,PEI, Documento del 15 maggio,ecc.
Consegnare tutti documenti scolastici entro i termini indicati. - Stimolare, favorire, coordinare e monitorare il regolare svolgimento della Programmazione di classe.
- Tenere sistematici contatti con i colleghi del consiglio di classe ai fini di una gestione coordinata di proposte, iniziative, interventi per l’inclusione, interventi per il successo formativo, attribuzione crediti, buone prassi, situazioni problematiche, valutazioni.
- Gestire la puntuale informazione a studenti e famiglie di ogni iniziativa in programma;
- Controllare settimanalmente la frequenza scolastica degli studenti, segnalando in vicepresidenza o Presidenza eventuali ritardi ripetuti e o assenze non giustificate
- Verificare che il limite delle assenze del 25% non sia superato e , nel caso di assenze non giustificate avvisare la famiglia
- Controllare l’andamento delle note disciplinari e segnalare situazioni particolari al Dirigente.
- Consultarsi con il D.S. e/o con la Vicepresidenza per situazioni particolari.
- Coordinare eventuali attività di Scuola a domicilio o in Ospedale in caso di necessità
- Richiedere la convocazione di Consigli straordinari per interventi di natura didattica e disciplinare;
- Consultarsi con il D.S. prima e dopo lo svolgimento di CdC straordinari per l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti.
Compiti del Segretario
- Redigere il verbale in modo chiaro, fedele allo svolgimento dei lavori, sintetico ma attento alle parti rilevanti e ai processi decisionali, utilizzando i modelli predisposti dal Dirigente
- Redigere il verbale in tempi brevi e verificarne il contenuto con il Coordinatore di Classe.
- Controllo della eventuale documentazione da predisporre ed allegare al verbale.
Collegio Docenti
Cosa fa
Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico dell’istituzione scolastica in materia didattica; è un organo equiordinato al dirigente scolastico; quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di coordinamento che esclude qualsiasi funzione di carattere gerarchico sovraordinato ai suoi membri.
Le attribuzioni del Collegio dei docenti sono ancora dettate dall’art. 7 del D. L.vo 297/94; esse, malgrado la terminologia un po’ superata, sono perfettamente congruenti con le altre disposizioni in mateira di autonomia scolastica, fuorché il comma 2 lettera h), che prevede l’elezione dei collaboratori; in effetti nessuna norma l’ha esplicitamente disapplicato, ma in seguito all’attribuzione della dirigenza, la disposizione dell’art. 25 comma 5 del D. L.vo 165/01, prevede che i collaboratori siano scelti dal Preside. Un’incongruenza rimasta irrisolta forse in vista di una riforma degli Organi Collegiali che non è mai giunta a termine.
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 7 – Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto; h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Consiglio di Istituto
Cosa fa
Il consiglio d’istituto (abbreviato C.D.I.) è uno degli organi collegiali della scuola italiana formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e privati.
Composizione
Del consiglio di istituto fanno parte:
- il dirigente scolastico;
- rappresentanti degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado)
- rappresentanti dei docenti;
- rappresentanti dei genitori;
- rappresentanti del personale ATA.
Il numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all’istituto.
Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti.
La presidenza del consiglio d’istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio Con votazione segreta.
Il presidente nomina un segretario tra gli altri membri del consiglio.
Funzioni
Il consiglio d’istituto ha potere decisionale su:
- il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in generale l’utilizzo delle risorse finanziarie della scuola;
- i regolamenti interni della scuola;
- l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;
- l’adattamento del calendario scolastico;
- i criteri generali per la programmazione educativa;
- i criteri per la programmazione e l’attuazione di attività come corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole;
- partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative;
- forme e modalità per lo svolgimento di eventuali iniziative assistenziali;
- i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione dei docenti;
- i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni;
- i criteri per lo svolgimento dei servizi amministrativi;
- l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole.
Il consiglio di istituto inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola.
Giunta Esecutiva
Cosa fa
Il consiglio di istituto, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, così composta:
- il Dirigente scolastico, col ruolo di presidente;
- il Direttore dei servizi generali e amministrativi, col ruolo di segretario;
- un docente;
- un membro del personale ATA;
- due genitori, o un genitore e uno studente nelle scuole secondarie di secondo grado.
Funzioni
La giunta esecutiva:
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- prepara i lavori del consiglio di istituto;
- cura l’esecuzione delle relative delibere;
- su proposta del consiglio di classe, decide sui provvedimenti disciplinari a carico degli alunni consistenti nell’allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni, o più gravi.
Consigli di classe - Intersezione
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola
Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.